SOSPENSIONE COMUNICAZIONI OPZIONI SCONTO E CESSIONI CREDITI: PROVVEDIMENTO

Con Provvedimento 1 dicembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità per la  sospensione delle comunicazioni delle cessioni (anche successive alla prima) e delle opzioni inviate all'Agenzia delle Entrate ex artt. 121 e 122, D.L. n. 34/2020 che presentano profili di rischio, al fine di contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti, come previsto dal D.L. n. 157/2021 (c.d. "Antifrode").
In particolare, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni, l'Agenzia delle Entrate rende noto al soggetto che ha trasmesso la comunicazione se la medesima è stata sospesa; il periodo di sospensione non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data in cui l'Agenzia delle Entrate ha reso nota la sospensione.
Nell'ipotesi in cui, a seguito delle verifiche poste in essere, vengano confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, l'Agenzia delle Entrate rende noto l'annullamento degli effetti della comunicazione al soggetto che l'ha trasmessa, con la rispettiva motivazione e la comunicazione non si considera effettuata. In caso contrario, vale a dire se i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione, la comunicazione si considera effettuata e produce gli effetti previsti.

Definizione dei criteri e delle modalita per la sospensione, ai sensi dell'articolo 122-bis

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