
Circ. n. 55 del 24 marzo 2000
Entrate
Disposizioni
in materia di assistenza fiscale. Certificazione tributaria di cui all'art. 36 del D.Lgs.
9 luglio 1997, n. 241.
1. Premessa
Con l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, è stato aggiunto nel D.Lgs. 9
luglio 1997, n. 241, il Capo V recante disposizioni in materia di assistenza fiscale.
Al
fine di consentire una più incisiva utilizzazione di strutture intermedie tra
contribuenti e Amministrazione finanziaria, le nuove disposizioni prevedono, tra l'altro,
la certificazione tributaria che può essere rilasciata, su richiesta del contribuente,
dai soggetti abilitati individuati nell'art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Il
relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1999 reca
disposizioni in ordine ai requisiti e alle garanzie che i soggetti abilitati devono
possedere, agli adempimenti e alle attività che i medesimi devono porre in essere,
nonchè ai poteri di vigilanza ed alle modalità di esecuzione dei controlli da parte
dell'Amministrazione finanziaria.
Infine,
con decreto 29 dicembre 1999 del Ministro delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2000, sono stati individuati gli adempimenti, i controlli e
le attività che il soggetto incaricato deve eseguire per rilasciare la certificazione
tributaria con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1999.
Con
la presente circolare si illustrano le disposizioni in materia di certificazione
tributaria, con particolare riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta
1999.
2.
Soggetti che possono chiedere la certificazione tributaria.
Ai
sensi dell'art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, la certificazione tributaria può
essere chiesta dai contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità
ordinaria, anche per opzione. La certificazione tributaria, quindi, può essere richiesta
da tutte le imprese in regime di contabilità ordinaria, comprese quelle escluse
dall'assistenza fiscale che possono prestare i Centri di assistenza fiscale, e cioè le
imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del
collegio sindacale e le imprese alle quali non sono applicabili le disposizioni
concernenti gli studi di settore.
3.
Soggetti che possono rilasciare la certificazione tributaria.
I
soggetti che possono rilasciare la certificazione tributaria (in seguito denominati
certificatori) sono i revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro che:
hanno esercitato la professione per almeno cinque anni;
sono abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
non rivestono l'incarico di responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF (l'art. 12,
comma 3, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, prevede infatti che il responsabile
dell'assistenza fiscale di un CAF non può rilasciare la certificazione tributaria nei
confronti degli utenti dei CAF né dei propri clienti).
Per
l'esercizio della facoltà di rilasciare la certificazione tributaria, i certificatori
devono comunicare preventivamente al Dipartimento delle Entrate:
i dati anagrafici, i requisiti professionali, il numero di codice fiscale e la partita
IVA;
il domicilio e gli altri luoghi ove esercitano la propria attività professionale;
la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti del
consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di
servizi delle quali il certificatore intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività
di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle
stesse.
Alla
predetta comunicazione, da inoltrare in carta libera alla Direzione Regionale delle
Entrate territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del certificatore,
sono allegati:
copia
della polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale non inferiore a
due miliardi di lire;
dichiarazione
relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza;
dichiarazione
relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, del D.M. n. 164 del
1999.
L'inoltro
della comunicazione e dei relativi allegati non deve ovviamente essere ripetuto qualora
esso sia già stato effettuato per l'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di
conformità o l'asseverazione.
Resta
comunque fermo l'obbligo di comunicare, entro trenta giorni dalla data in cui si
verificano, eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti (art. 21, comma 3,
del D.M. n. 164 del 1999).
4.
Rilascio della certificazione tributaria.
La
certificazione tributaria può essere rilasciata a condizione che il certificatore:
a)
abbia predisposto la dichiarazione e tenuto le relative scritture contabili. In base
all'art. 24, comma 2, del D.M. n. 164 del 1999, le dichiarazioni e le scritture contabili
si intendono predisposte e tenute dai certificatori anche quando sono predisposte e tenute
dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più certificatori
posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, ovvero da un CAF imprese, a
condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la
responsabilità dello stesso certificatore. Pertanto, la norma presuppone che il
certificatore mantenga comunque il controllo di tali attività, assumendone la
responsabilità come se le avesse svolte direttamente;
b)
abbia rilasciato nei confronti del medesimo contribuente anche il visto di conformità di
cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997, che implica i riscontri
e le verifiche indicati nell'art. 2 del D.M. n. 164 del 1999 (al riguardo, si richiamano
le indicazioni fornite con le circolari n. 87/E del 16 aprile 1999 e n. 134/E del 17
giugno 1999);
c)
abbia rilasciato, qualora siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di
settore, l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 241 del
1997, che implica la corrispondenza degli elementi contabili ed extracontabili comunicati
all'Amministrazione finanziaria a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra
idonea documentazione. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 164 del 1999, gli elementi
contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per
le singole attività esercitate, oggetto di asseverazione, sono individuati con il decreto
di approvazione dei modelli di dichiarazione.
E'
di tutta evidenza come il rilascio dell'asseverazione costituisca una condizione
necessaria ai fini della certificazione tributaria solamente con riferimento alle imprese
per le quali sono applicabili le disposizioni in materia di studi di settore; ne consegue
che nei confronti delle imprese in regime di contabilità ordinaria per le quali gli studi
di settore non sono applicabili ovvero che operano in settori per i quali i relativi studi
non sono ancora stati approvati, la certificazione tributaria è rilasciata anche in
assenza dell'asseverazione;
d)
abbia accertato la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali ed abbia
eseguito gli adempimenti, i controlli e le attività indicati annualmente con decreto del
Ministro delle finanze. Come accennato in premessa, con il decreto 29 dicembre 1999 sono
stati individuati gli adempimenti, i controlli e le attività che i certificatori devono
eseguire per rilasciare la certificazione tributaria con riferimento alle dichiarazioni
relative al periodo d'imposta 1999. I principali aspetti dei predetto decreto sono
illustrati nel successivo paragrafo.
5.
Attività e controlli dei certificatori per le dichiarazioni relative al periodo
dimposta 1999.
L'art.
2, comma 1, del decreto 29 dicembre 1999, indica le componenti del reddito d'impresa
oggetto della certificazione tributaria per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta
1999, e precisamente:
plusvalenze;
sopravvenienze
attive; interessi attivi;
proventi
immobiliari; minusvalenze;
sopravvenienze
passive; perdite su crediti;
accantonamenti
rischi su crediti;
ammortamenti
immobilizzazioni immateriali; ammortamenti immobilizzazioni materiali.
L'art.
2, comma 2, del decreto in questione prevede che, per l'effettuazione dei controlli
necessari ad accertare la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali con
riferimento alle componenti del reddito d'impresa individuate, i certificatori tengono
conto dei principi di revisione tributaria approvati dai Consigli Nazionali dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro, riportati in allegato allo
stesso decreto.
Le
procedure di revisione fiscale approvate evidenziano sotto forma di check list sintetica i
principali punti di verifica necessari per ciascuna delle componenti del reddito d'impresa
oggetto della certificazione. La metodologia di costruzione delle check list è
tendenzialmente positiva, in quanto la risposta affermativa alle domande poste porta
normalmente a confermare la corretta applicazione della normativa richiamata.
Relativamente
alle singole componenti di reddito, il certificatore deve verificare il rispetto sia delle
norme specifiche che le disciplinano sia dei principi generali di inerenza, competenza,
certezza e determinabilità oggettiva, previsti dall'art. 75 del T.U.I.R., nonché le
norme generali sulle valutazioni contenute nell'art. 76 e, ove richiamate, nell'art. 9 del
T.U.I.R., con riferimento anche alle interpretazioni ufficiali ministeriali.
Si
precisa che, nei casi in cui in sede di controllo dovessero emergere elementi reddituali
non considerati nelle procedure di revisione approvate (quali, ad esempio, gli
ammortamenti accelerati), il certificatore è comunque tenuto ad esaminarne la correttezza
sostanziale in base alla normativa di riferimento ed alle relative interpretazioni
ministeriali, svolgendo i controlli necessari secondo i normali canoni della diligenza
professionale e mediante l'adozione delle regole contabili e delle tecniche proprie della
revisione contabile.
L'art.
2, comma 3, del decreto prevede che "all'esito positivo dei controlli di cui al comma
1, i certificatori rilasciano l'attestazione di certificazione tributaria conforme allo
schema predisposto dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei
consulenti del lavoro".
Dalla
predetta disposizione si evince, in via preliminare, che la certificazione può essere
rilasciata solo se i risultati dei controlli hanno evidenziato la corretta osservanza
delle norme tributarie relative a tutte le componenti oggetto della certificazione.
D'altra
parte il rilascio della certificazione richiesta non rappresenta un obbligo per il
certificatore, bensì una scelta discrezionale esercitabile quando sussiste una
ragionevole convinzione della corretta osservanza della normativa.
Copia
dell'attestazione di certificazione tributaria rilasciata al contribuente, unitamente alla
documentazione illustrativa delle prestazioni professionali sottostanti, sarà conservata
dal certificatore ed esibita in caso di richiesta dell'Amministrazione finanziaria
nell'ambito dei previsti compiti di controllo e di vigilanza.
Le
certificazioni rilasciate sono evidenziate all'Amministrazione finanziaria mediante
annotazione sottoscritta sui modelli di dichiarazione contenenti il reddito d'impresa e
l'invio dell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, del decreto 29 dicembre 1999 nel quale,
per ciascun contribuente, sono indicati i soggetti che hanno predisposto le dichiarazioni
e tenuto le scritture contabili. In proposito, si precisa che l'elenco deve essere inviato
telematicamente al Dipartimento delle Entrate entro i termini previsti per la trasmissione
telematica delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1999, e cioè entro il 31
ottobre 2000.
Per
le certificazioni relative a dichiarazioni per le quali i termini di trasmissione in via
telematica scadono successivamente al 31 ottobre 2000, l'elenco dei relativi contribuenti
è inviato telematicamente entro gli stessi termini.
Si
evidenzia infine che il decreto 29 dicembre 1999 non individua un numero massimo delle
certificazioni tributarie che ciascun certificatore può rilasciare con riferimento alle
dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1999.
6.
Effetti della certificazione tributaria e attività di controllo.
Il
rilascio della certificazione tributaria garantisce ai contribuenti assistiti il corretto
assolvimento di taluni adempimenti tributari e rileva ai fini della selezione e
dell'esecuzione dei controlli, formali e sostanziali, di competenza dell'Amministrazione
finanziaria.
Al
riguardo, in via preliminare, si richiamano le precisazioni fornite con la circ. n. 134/E
del 1999, paragrafo 5 in ordine agli effetti del visto di conformità e attività di
controllo.
Per
quanto concerne specificamente le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1999 per le
quali è stata rilasciata una certificazione tributaria regolare, si riepilogano gli
effetti previsti:
a)
non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 39, secondo comma, del D.P.R. n.
600 del 1973, e 55 del D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di accertamenti induttivi.
Quindi, la determinazione del reddito d'impresa e dell'imponibile complessivo ai fini IVA
non può avvenire sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, con facoltà di
prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili,
e di presunzioni che non siano gravi, precise e concordanti;
b)
gli accertamenti basati sugli studi di settore sono notificati, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre 2003 anziché il 31 dicembre 2004 previsto in via generale; ovviamente,
tali accertamenti sono esperibili se ricorrono le condizioni fissate nell'art. 10 della
legge 8 maggio 1998, n. 146 ed illustrate con la circ. n. 110/E del 1999;
c)
in caso di ricorso contro l'atto di accertamento notificato, le imposte o le maggiori
imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo secondo i
criteri di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472 del
1997; pertanto, la riscossione provvisoria delle somme relative ad accertamenti non
definitivi inizia dopo la sentenza della Commissione Provinciale Tributaria, nella misura
dei due terzi quando la sentenza respinge il ricorso ovvero per l'ammontare risultante
dalla sentenza, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il
ricorso.
Restano
comunque fermi i criteri indicati nell'art. 15 del D.P.R. n. 602 del 1973 (iscrizione a
titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per metà
dell'ammontare delle imposte e dei relativi interessi corrispondenti agli imponibili o ai
maggiori imponibili accertati), se la rettifica riguarda esclusivamente redditi diversi da
quello d'impresa, oggetto della certificazione tributaria;
d)
l'attività di controllo e di verifica dell'Amministrazione finanziaria è riferita di
regola alle componenti di reddito che non hanno costituito oggetto di certificazione (art.
4, comma 1, del decreto 29 dicembre 1999). Per le dichiarazioni relative al periodo
d'imposta 1999, l'attività di controllo e di verifica sarà quindi indirizzata verso le
componenti del reddito d'impresa non oggetto di certificazione tributaria; nei riguardi
delle dieci componenti del reddito d'impresa indicate nel decreto 29 dicembre 1999,
l'attività di controllo sarà invece esercitata in presenza di indizi di irregolarità o
di elementi di riscontro.
Restano
peraltro fermi i controlli previsti dall'art. 26, comma 2, del decreto 31 maggio 1999, n.
164, da effettuare sulla base di appositi criteri selettivi al fine di riscontrare la
correttezza delle certificazioni rilasciate.
Come
previsto dall'art. 26, comma 3, del decreto n. 164 del 1999, in caso di controllo o di
richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, sarà contestualmente informato
anche il certificatore. Tale informazione consentirà al certificatore di assistere il
contribuente nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria e di conoscere l'avvio di
un'attività istruttoria dalla quale potrebbe scaturire la contestazione di violazioni
allo stesso imputabili.
7.
Sanzioni.
L'art.
39, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 241 del 1997, prevede, salvo che il fatto
costituisca reato e ferme restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme
tributarie, l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci
milioni nei confronti del certificatore che rilascia una certificazione tributaria
infedele.
La
predetta violazione è configurabile nei casi in cui venga riscontrata la non corretta
applicazione delle norme tributarie sostanziali relative a talune delle dieci componenti
del reddito d'impresa oggetto della certificazione e il certificatore nell'effettuazione
dei controlli non si sia attenuto ai principi di revisione tributaria approvati e ai
normali canoni di diligenza professionale.
La
disposizione in esame prevede inoltre la sospensione dalla facoltà di rilasciare la
certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni, in caso di accertamento:
di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio;
di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità; si
considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria irrogata.
Ai
sensi del comma 2 dello stesso art. 39, le sanzioni in argomento sono irrogate con
provvedimento della Direzione Regionale delle Entrate competente in ragione del domicilio
fiscale del certificatore. Tali provvedimenti sono trasmessi agli Ordini di appartenenza
dei certificatori che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori
provvedimenti.