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ART. 78 ISTITUZIONE CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE
78.
1. Sono istituiti per l'esercizio delle attività di assistenza fiscale i
'Centri autorizzati di assistenza fiscale'. I Centri possono essere costituiti
da una ovvero da più associazioni, istituite da almeno cinque anni, rientranti
in uno dei seguenti gruppi (231/b):
a) associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori, presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);
b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle
indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è
riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti ed al
territorio in cui svolgono la loro attività.
2. Le organizzazioni aderenti alle
associazioni di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 possono essere autorizzate,
con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei centri previa
delega della propria associazione nazionale (231/c).
3. I Centri hanno natura
privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a trecento e debbono
essere costituiti nella forma di società di capitali con capitale minimo di
cento milioni di lire.
L'oggetto sociale dei Centri non può prevedere lo
svolgimento di attività diversa da quella di assistenza prevista nel presente
articolo ad imprese, ivi comprese le imprese agricole, associate alle
organizzazioni che hanno istituito il Centro stesso, con esclusione di quelle
soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diverse dalle società
cooperative e loro consorzi, che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento,
ai fini della presente legge, alle associazioni nazionali riconosciute in base
al D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modificazioni.
Il
bilancio dei Centri deve essere certificato con gli effetti previsti dal D.P.R.
31 marzo 1975, n. 136 , a cura dei soggetti di cui all'articolo 8, secondo
comma, n. 2) lettera a), del medesimo decreto, o delle società di revisione
autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai
sensi della L. 23 novembre 1939, n. 1966 , o dei soggetti iscritti negli albi
dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti che abbiano
esercitato continuativamente per almeno cinque anni la relativa attività
professionale o l'attività di sindaco in società di capitali.
Il collegio
sindacale deve essere composto da membri effettivi e supplenti, nominati tra gli
iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi
professionisti.
Il presidente del collegio sindacale deve essere anche iscritto
nel ruolo dei revisori dei conti.
Lo statuto contenente le norme relative al
funzionamento del Centro deve essere conforme al modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e deve
prevedere il divieto di distribuzione degli utili in misura superiore al 10 per
cento del capitale proprio nonché la devoluzione, in sede di scioglimento della
società, degli utili non distribuiti al finanziamento del fondo comune di cui
all'articolo 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281 per le finalità della
legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845 in materia di formazione professionale.
I
rapporti con gli utenti sono disciplinati in base ad apposito contratto-tipo,
preventivamente depositato presso il Ministero delle finanze, che statuisca in
ogni caso l'impegno dell'utente alla fedeltà e completezza dei dati forniti al
Centro.
4. Fermi rimanendo i vigenti poteri di controllo, di verifica e di
accertamento dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, ed
esclusa ogni limitazione al loro esercizio ed ambito di applicazione, i Centri
possono, per conto degli utenti: tenere ed eventualmente conservare le scritture
contabili, con controllo della regolarità formale della documentazione
contabile prodotta dagli utenti; predisporre le dichiarazioni annuali e i
relativi allegati a cui sono obbligati i titolari di reddito di impresa e di
redditi dei terreni, i soggetti possessori di redditi di partecipazione
conseguenti alla attività di impresa, i relativi coniugi che optino per la
presentazione di dichiarazioni congiunte; apporre il visto di conformità
formale dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze delle
scritture contabili e alla documentazione allegata, anche in ordine alla
deducibilità degli oneri di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive
modificazioni.
I Centri provvedono ad inoltrare ai competenti uffici
dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le
relative registrazioni su supporti magnetici, formati sulla base di programmi
elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione,
conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze sottoscritte
dal contribuente, contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della
destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , e dalle leggi che
approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo
comma, della Costituzione (237/a). In ogni caso è garantito il libero esercizio
dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a
chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti,
inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o
dei ragionieri liberi professionisti di apporre, alle medesime condizioni, su
richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma
nonche' di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le
dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità
previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono
apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli
adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti
dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda
gli adempimenti previsti dal presente comma (237/b).
5. Alla direzione dei
Centri è preposto, con rapporto di lavoro autonomo o subordinato, un direttore
tecnico responsabile, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello
dei ragionieri liberi professionisti, che abbia esercitato per almeno tre anni
la relativa attività professionale; il direttore appone il visto di conformità
di cui al comma 4. Ferma restando l'applicazione della maggiore imposta
accertata dall'ufficio tributario nei confronti del contribuente, se le
irregolarità emergenti dalle dichiarazioni dei redditi o da quelle previste ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto riguardano dati per i quali i soggetti
indicati nel comma 4 hanno apposto il visto di conformità, le relative sanzioni
amministrative sono irrogate solo al soggetto che ha apposto detto visto.
6.
L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere, anche in deroga a
contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi ai fini
della determinazione dei coefficienti previsti nell'articolo 11 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni dalla legge 27
aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. Il Ministro delle finanze, con
uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 , stabilisce i criteri, le condizioni e le garanzie
assicurative per il rilascio ai Centri dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento
delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i
soggetti autorizzati alla istituzione dei Centri stessi, nonche' i poteri di
vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria. L'autorizzazione
è revocata quando nello svolgimento dell'attività vengano commesse gravi e
ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi
generali o speciali ovvero quando risultino inosservate le prescrizioni e gli
obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria nonche' quando i dati e gli
elementi richiesti dalla medesima Amministrazione risultino falsi o incompleti
rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di particolare gravità
è disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di sospensione cautelare e
di revoca sono adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentito il
rappresentante legale del Centro interessato. Con i provvedimenti sono stabilite
le modalità per assicurare nei confronti degli utenti dei Centri il regolare
svolgimento dell'attività concernente gli adempimenti relativi al periodo di
imposta in corso.
7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre
stabilite congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio
del diritto di rivalsa da parte dell'utente ovvero del contribuente, con
riferimento alle sanzioni amministrative irrogate allo stesso in conseguenza
degli errori formali imputabili al centro o ai soggetti di cui all'ultimo
periodo del comma 4. Resta ferma la responsabilità dell'utente o del
contribuente per il pagamento delle maggiori imposte dovute e dei relativi
interessi. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini
diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a
causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività nei centri, si
applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Le sanzioni
amministrative di cui al presente comma sono irrogate con separato avviso
(238/a).
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 del presente articolo hanno
effetto dal 1ø gennaio 1992. A decorrere dal 1ø gennaio 1994, le prestazioni
corrispondenti a quelle dei Centri si considerano rilevanti ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ancorche' rese da
associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità
istituzionali delle stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad
obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono fatti salvi i
comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta ne'
è consentita la variazione di cui all'art. 26, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 .
Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per
l'attività di assistenza fiscale resa agli associati determinano il reddito
imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività
del 9 per cento e determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta
relativa alle operazioni imponibili in misura pari a un terzo del suo ammontare,
a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle
importazioni. Per tale attività gli obblighi di tenuta delle scritture
contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito
registro preventivamente vidimato. Le suddette associazioni possono optare per
la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e per la determinazione del
reddito nei modi ordinari; l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione
annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente e deve
essere comunicata all'ufficio delle entrate nella dichiarazione annuale relativa
alle imposte sul reddito per l'anno precedente; le opzioni hanno effetto fino a
quando non siano revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio (239/a).
8-bis. Il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni da
presentare nell'anno 1993 può essere apposto a condizione che la richiesta di
autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei Centri di assistenza
sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di
presentazione delle dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei
casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione
dei Centri sia presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di tale
termine. Per le dichiarazioni da presentare negli anni 1993 e 1994 predisposte
dai professionisti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili si
considerano tenute dal professionista o dal Centro di assistenza anche se sono
state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni
sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da impresa avente per oggetto
l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o
organizzazioni che hanno costituito il Centro di assistenza, a condizione che
risulti da apposita attestazione che il controllo delle scritture stesse sia
stato eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni
(239/b).
[9. A decorrere dal 1ø gennaio 1992 i possessori di soli redditi di
lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere
a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, compresi quelli soggetti a
tassazione separata, corrisposti da un unico sostituto d'imposta, e che non
abbiano oneri deducibili, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi di cui all'art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
, e successive modificazioni o del certificato sostitutivo della dichiarazione
stessa. Tuttavia detti contribuenti, quando ne ricorrano le condizioni, possono
presentare il certificato sostitutivo della dichiarazione, ai soli fini della
scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero
per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'art. 47 della L. 20
maggio 1985, n. 222 (240/a), e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517
(240/a)] . 10. I possessori dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive
modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche
presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, entro il mese di febbraio,
apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con
decreto del Ministro delle finanze, sottoscritta sotto la propria responsabilità.
Nella dichiarazione debbono essere indicati oltre agli elementi prescritti da
disposizioni di carattere generale, i dati e le notizie relativi agli eventuali
altri redditi posseduti, agli oneri deducibili ed a tutti gli altri elementi
necessari per la determinazione del reddito imponibile e per la liquidazione
dell'imposta. Alla dichiarazione non debbono essere allegati i documenti
probatori indicati nell'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , e
successive modificazioni; detti documenti dovranno essere esibiti solo su
richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno essere conservati presso
il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'articolo 43
dello stesso D.P.R. n. 600 del 1973 . I lavoratori dipendenti e pensionati che
adempiano agli obblighi di dichiarazione dei redditi secondo quanto disposto dal
presente comma, possono operare la scelta ai fini della destinazione dell'8 per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante la sottoscrizione
di apposite schede conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle
finanze, da consegnare in busta sigillata al sostituto di imposta. 11. Ai fini
della dichiarazione congiunta, possono avvalersi della facoltà di cui al comma
10 i coniugi che possiedono solo redditi fondiari di cui all'art. 22 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ,
e che si trovino nella condizione di cui al comma 4 dell'art. 12 dello stesso
testo unico. 12. Non possono in ogni caso avvalersi della facoltà di cui al
comma 10 i lavoratori dipendenti e pensionati possessori dei redditi di cui agli
articoli 49, comma 1, e 51, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' i possessori dei redditi la cui
dichiarazione richieda particolari oneri e obblighi formali. 13. Il sostituto
d'imposta ha l'obbligo: a) di ricevere le apposite dichiarazioni e le schede
indicate nel comma 10; b) di controllarne la regolarità formale; c) di eseguire
la liquidazione delle imposte sui redditi e dell'eventuale contributo al
Servizio sanitario nazionale; d) di effettuare i conseguenti conguagli rispetto
alle ritenute d'acconto operate e ai versamenti d'acconto effettuati nell'anno
d'imposta, cui la dichiarazione si riferisce; e) di provvedere alla
conservazione delle dichiarazioni di cui al comma 10 (241/a). 13-bis. I
sostituti d'imposta non sono obbligati a svolgere le attività previste dal
comma 13 qualora abbiano costituito centri di assistenza fiscale di cui al comma
20 ovvero abbiano stipulato convenzioni con uno o più centri di assistenza di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 ovvero di cui al comma 20, esclusi quelli
costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei
pensionati anche quali promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804
(241/b). In entrambi i casi trovano applicazione le disposizioni dei commi da 21
a 24. Per i sostituti d'imposta resta fermo l'obbligo di tener conto, ai fini
del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta d'acconto, del risultato
contabile delle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi presentate ai
Centri di assistenza; nessun compenso è dovuto ai sostituti d'imposta per tale
adempimento (241/c). 14. Il debito o credito conseguente alla liquidazione
dell'imposta, è rispettivamente, aggiunto o detratto a carico delle ritenute
d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione
della dichiarazione. Il prospetto della liquidazione delle imposte, contenente
gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio finale, deve essere
consegnato al dichiarante entro il mese di aprile. Alle ritenute d'acconto
relative al periodo d'imposta in corso debbono essere aggiunti, alle rispettive
scadenze, anche i versamenti d'acconto dovuti. 15. Il sostituto d'imposta,
eseguite le operazioni indicate nei commi 13 e 14 del presente articolo e
adempiuti gli obblighi indicati nell'articolo 21, D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 , e successive modificazioni, deve indicare nella dichiarazione prevista
dall'articolo 7 dello stesso decreto anche gli altri elementi rilevati dalle
apposite dichiarazioni ricevute. I sostituti d'imposta i quali, durante il
periodo d'imposta, a cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto
compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici
mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unità
debbono presentare la dichiarazione di cui al predetto articolo 7, D.P.R. n. 600
del 1973 , e successive modificazioni, mediante l'invio di supporti magnetici,
predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti
dall'Amministrazione finanziaria. Il sostituto d'imposta deve inoltre inviare
all'Amministrazione finanziaria le schede per la scelta della destinazione
dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma
10. 16. Per le operazioni previste dal comma 10 al comma 15 del presente
articolo spetta ai sostituti d'imposta un compenso a carico del bilancio dello
Stato nella misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione; qualora
questi ultimi inviino la dichiarazione di cui all'articolo 7, D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, su supporto magnetico,
hanno diritto ad un ulteriore compenso di lire 5.000 per ciascun lavoratore
dipendente (242/a). 17. Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione
finanziaria delle dichiarazioni dei redditi di cui ai commi 10 e 21 e delle
dichiarazioni di cui all'articolo 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ,
emergono violazioni commesse dal sostituto di imposta, si applicano le sanzioni
previste dallo stesso decreto n. 600 del 1973 e dal D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, per le violazioni commesse dal contribuente. In caso di inosservanza delle
disposizioni dei commi da 10 a 16, diverse da quelle di cui al precedente
periodo, si applica al sostituto di imposta la pena pecuniaria prevista
dall'articolo 53 del citato decreto n. 600 del 1973 (242/b). 18. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanati e
pubblicati, ai sensi dell'art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400 , i regolamenti per
l'attuazione di quanto previsto dal comma 10 al comma 24 del presente articolo,
secondo i criteri ivi enunciati. Nei regolamenti medesimi sarà previsto che le
disposizioni previste dal comma 10 al comma 24 del presente articolo abbiano
effetto a decorrere dal 1ø gennaio 1993 (243/a). 19. Il Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro del tesoro, nomina, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, una commissione presieduta da un
sottosegretario di Stato e composta da otto membri di cui due dipendenti dal
Ministero del tesoro, due dal Ministero delle finanze e due dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, un esperto dell'anagrafe tributaria e un
esperto del sistema informativo dell'INPS per definire i tempi e le modalità
organizzative per dare attuazione per i dipendenti pubblici e pensionati alle
disposizioni dal comma 10 al comma 24 del presente articolo. 20. Possono essere
costituiti i Centri di assistenza fiscale anche dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti e dei pensionati rappresentate nel CNEL, ovvero da uno
o più sostituti d'imposta di cui all'articolo 23, D.P.R. 29 settembre 1973 n.
600 , e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila
aderenti o dipendenti. I Centri hanno natura privata e debbono essere costituiti
nella forma di società di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire.
21. I Centri possono svolgere per conto degli utenti le attività sostitutive
dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. A tal fine
debbono provvedere: alla raccolta, al controllo ed alla conservazione delle
apposite dichiarazioni scritte; alla raccolta delle schede conformi a modello
approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritte dal contribuente,
contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse
sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o
caritativo, di cui all'articolo 47 della L. 20 maggio 1985, n. 222 , e alle
leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517 ; all'elaborazione e all'invio
all'Amministrazione finanziaria su supporti magnetici, formati sulla base di
programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dall'Amministrazione
stessa, delle dichiarazioni dei redditi; all'invio all'Amministrazione
finanziaria delle suddette schede; alla consegna di copia della dichiarazione al
contribuente; alla comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato finale
della dichiarazione stessa, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede
di ritenuta d'acconto.
Alla dichiarazione non debbono essere allegati i
documenti probatori indicati nell'art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ,
e successive modificazioni; detti documenti dovranno essere esibiti solo su
richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno essere conservati presso
il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'articolo 43
dello stesso D.P.R. n. 600 del 1973 . 22.
Per l'attività di cui al comma 21 ed
a seguito della comunicazione ivi prevista, ai Centri di assistenza di cui al
comma 20 spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura
unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione; tale compenso viene erogato
direttamente dal sostituto d'imposta del lavoratore dipendente e pensionato, a
fronte di corrispondenti minori versamenti delle ritenute fiscali operate sulle
retribuzioni o pensioni. La misura dei compensi previsti nel comma 16 e nel
presente comma sarà adeguata ogni anno con decreto del Ministro delle finanze
di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le categorie e gli organismi
interessati, sulla base del costo medio di gestione rilevato nel primo semestre
del secondo anno tenendo conto del numero di dipendenti o assistiti che si
avvalgono dei sostituti di dichiarazione. Le variazioni avranno effetto nel
biennio successivo.
Il primo dei decreti verrà emanato entro il 31 dicembre
1993. 23. Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria
delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati,
emergono violazioni commesse dal centro di assistenza, si applicano agli stessi
le sanzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 e n. 602, per le violazioni commesse dal contribuente. In caso di
inosservanza delle disposizioni del comma 21, diverse da quelle di cui al
precedente periodo, si applica al lavoratore dipendente o pensionato la pena
pecuniaria prevista dall'articolo 53 del citato decreto n. 600 del 1973. Si
applicano le disposizioni del primo periodo del comma 7 per quanto riguarda
l'esercizio del diritto di rivalsa (245/a). 24. Con riferimento a quanto
previsto dal comma 20 al comma 23, sono applicabili le disposizioni di cui ai
commi 4, ultimo periodo, 5, 6, 7, terzo periodo, e 8. 25. Ai fini dei controlli
sugli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive
modificazioni, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese
assicuratrici e gli enti previdenziali debbono comunicare all'anagrafe
tributaria rispettivamente gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto:
a)
quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
b)
premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni;
c) contributi
previdenziali ed assistenziali. 26. Gli elenchi debbono essere predisposti su
supporti magnetici con le modalità ed i termini stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze.
In caso di inosservanza degli obblighi relativi a tali
elenchi si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 605 , e successive modificazioni. 27. E' istituito, a decorrere dal 1ø
gennaio 1994, il conto fiscale, la cui utilizzazione dovrà essere obbligatoria
per tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo.
L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei riguardi dei
contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il
coniuge ai sensi dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (245/b)
(245/c). 28. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun contribuente
dovrà risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere
registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e
all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse
all'esistenza di più stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul
territorio nazionale, potrà essere consentita dall'Amministrazione finanziaria
l'apertura di più conti intestati allo stesso contribuente (245/c). 29.
Il
conto fiscale è tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione
competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualità di sostituto
d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a
ruolo (245/c). 30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il
competente concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di cui al
comma 27 possono effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di cui al
comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, mediante delega
irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato,
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni. Le
deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di
cui al testo unico approvato con R.D. 26 agosto 1937, n. 1706 , modificato dalla
L. 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni.
La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una dipendenza della
azienda delegata sita nell'ambito territoriale del concessionario dipendente
(245/c). 31. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed il competente
concessionario saranno regolati secondo i seguenti criteri: a) accreditamento
delle somme incassate e consegna della relativa documentazione al competente
concessionario del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno
lavorativo successivo al versamento; b) pagamento in favore dell'azienda od
istituto di credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un compenso
percentuale pari al 25 per cento della commissione spettante al competente
concessionario ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettera a), del D.P.R. 28
gennaio 1988, n. 43 , escluso ogni altro onere aggiuntivo a carico del
contribuente e del bilancio dello Stato e degli altri enti; detto compenso
percentuale è a totale carico del concessionario competente e non costituisce
elemento di valutazione per la revisione e rideterminazione dei compensi
previsti dagli articoli 61 e 117 del citato D.P.R. n. 43 del 1988 ; c) al fine
di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario
e degli altri enti interessati, saranno coordinati gli attuali termini di
versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire lo svolgimento delle
necessarie operazioni di registrazione e contabilizzazione delle somme
incassate, fermo restando che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire
da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello
di cui alla lettera a) del presente comma; d) invio periodico al competente
concessionario da parte degli istituti ed aziende di credito, su supporti
magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende;
e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario oltre il sesto giorno
lavorativo successivo al versamento da parte del contribuente, si applicano nei
confronti del concessionario le disposizioni di cui all'articolo 104 del D.P.R.
28 gennaio 1988, n. 43 . Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto
di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed interessi di mora imputabili
a tardivo versamento da parte dell'istituto stesso (245/c). 32. I concessionari
del servizio della riscossione devono aggiornare i conti di cui al presente
articolo, entro il mese successivo, con la movimentazione dei versamenti e
debbono inviare annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei casi in cui
il contribuente non ha indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha
effettuato una erronea imputazione, il conto deve essere aggiornato entro i tre
mesi successivi (245/c). 33. I concessionari del servizio della riscossione,
nella qualità di gestori dei conti di cui alle disposizioni dal comma 27 al
comma 30 del presente articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti
ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei limiti ed alle
condizioni seguenti: a) la erogazione del rimborso dovrà essere effettuata
entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal
contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione
dell'ufficio competente; b) il rimborso sarà erogato senza prestazione di
specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei
complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti ad
iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi già erogati, nei due anni precedenti
la data della richiesta; c) il rimborso di importo superiore al limite di cui
alla lettera b) del presente comma sarà erogato previa prestazione delle
garanzie indicate all'articolo 38-bis, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 , e successive modificazioni, di durata quinquennale. Non è dovuta
garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della
comunicazione dell'ufficio competente; d) le somme da rimborsare dovranno essere
prelevate dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario
(249/a). 34. La misura dei compensi per la erogazione dei rimborsi sarà
determinata in base ai criteri fissati dall'articolo 1, comma 1, lettera f), n.
7), della legge 4 ottobre 1986, n. 657 (249/a) . 35. In relazione alla
istituzione del conto fiscale, si provvederà alla integrazione dei sistemi
informativi degli uffici dell'Amministrazione finanziaria in modo che gli uffici
competenti possano conoscere lo stato della riscossione dei tributi. A tal fine
si procederà al collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei
concessionari della riscossione, per il tramite del Consorzio nazionale dei
concessionari (249/a). 36. Il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
n. 154, è abrogato (249/a). 37. A decorrere dal 1ø gennaio 1993, i
concessionari della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui al
presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della
riscossione, i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici.
Negli altri casi previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della
presente legge, i contribuenti potranno richiedere direttamente l'erogazione dei
rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel
1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80
milioni nel 1996 (249/a). 38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e
pubblicati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 , i regolamenti interministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro
per l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente
articolo secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi regolamenti potrà
essere prevista l'estensione dell'utilizzo del conto fiscale anche ad altri
tributi diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore aggiunto,
nonche', al fine di consentire una più rapida acquisizione delle somme
riscosse, la rideterminazione dei termini di versamento dei versamenti diretti
riscossi direttamente dai concessionari con conseguente revisione della misura
della commissione di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a), del D.P.R. 28
gennaio 1988, n. 43 (249/a) . 39. All'onere derivante dall'applicazione delle
disposizioni previste dal presente articolo, valutato in lire 1.781.000 milioni
a decorrere dall'anno 1993, si provvede: a) quanto a lire 193.000 milioni,
mediante utilizzo della proiezione per l'anno 1993 dell'accantonamento
'Istituzione dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e
pensionati' iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; b) quanto a
lire 1.578.000 milioni, mediante utilizzo della proiezione degli stanziamenti
iscritti, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sui seguenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero delle finanze per il 1991 per gli importi in
corrispondenza indicati: 1) capitolo 4654 per lire 30.000 milioni; 2) capitolo
4671 per lire 56.000 milioni; 3) capitolo 4769 per lire 1.375.000 milioni; 4)
capitolo 6910 per lire 95.000 milioni; 5) capitolo 6911 per lire 22.000 milioni;
c) quanto a lire 10.000 milioni, mediante utilizzo delle maggiori entrate
differenziali tra versamenti e rimborsi inferiori a lire 20.000, recate dal
presente articolo. 40. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (253/a).
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