Gazzetta Ufficiale n. 135 del 11-06-1999

DECRETO 31 maggio 1999, n.164
Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/6/1999

 

 
 

IL MINISTRO DELLE FINANZE


-
Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che ha aggiunto nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  il capo V, recante la disciplina dell'assistenza fiscale;

- Visto l'articolo 32, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che prevede l'istituzione dei "Centri di assistenza fiscale";

- Visto il successivo articolo 40, il quale prevede che il Ministro delle finanze, con uno o piu' decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

stabilisce i criteri, le condizioni e le garanzie per il rilascio ai Centri di assistenza fiscale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, nonche' i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria; le modalita' per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui confronti e' stato rilasciato il visto di conformita', l'asseverazione e la certificazione tributaria; congrue garanzie per i danni ai contribuenti, in relazione al rilascio del visto di conformita', dell'asseverazione e della certificazione tributaria; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentiti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota n. 3-10925 del 21 maggio 1999);  
A d o t t a  il seguente regolamento:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1.Definizioni


1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "societa' richiedenti", le societa' di capitali costituite dai soggetti abilitati alla costituzione del Centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che hanno presentato domanda di autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale;
b) per "CAF", Centri di assistenza fiscale disciplinati dal capo V dello stesso decreto n. 241 del 1997, per i quali e' intervenuto il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 7;
c) per "CAF-imprese", i Centri di cui alla lettera b), costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a) , b) e c), del predetto decreto n. 241 del 1997;
d) per "CAF-dipendenti", i Centri di cui alla lettera b),
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del medesimo decreto n. 241 del 1997;
e) per "professionisti", i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 3;
f) per "certificatori", i soggetti di cui all'articolo 36, comma 1, del citato decreto n. 241 del 1997.
Avvertenza: Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Art. 2. Visto di conformita'

1. Il rilascio del visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto.
2. Il rilascio del visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica, inoltre:
a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste
ultime alla relativa documentazione;
c) l'attestazione della congruita' dell'ammontare dei ricavi o dei
compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di
settore, ove applicabili, ovvero l'attestazione di cause che
giustificano l'eventuale scostamento.

Art. 3. Asseverazione

1. Gli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per le singole attivita'
esercitate, oggetto dell'asseverazione di cui all'articolo 35, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
individuati con decreto direttoriale del Dipartimento delle entrate
di approvazione dei modelli di dichiarazione.

                                  Art. 4. Certificazione tributaria

1. I certificatori effettuano i controlli indicati annualmente con decreto del Ministro delle finanze, di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenendo conto, di norma, anche dei principi di revisione fiscale elaborati dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro.
2. Con lo stesso decreto il Ministro delle finanze individua il numero massimo delle certificazioni tributarie che ciascun certificatore puo' rilasciare.

Capo II
Centri di assistenza fiscale

Art. 5. Capitale minimo delle societa' richiedenti

1. Il capitale minimo delle societa' richiedenti non puo' essere inferiore a cento milioni di lire, salvo i casi in cui il codice civile prevede un capitale minimo di maggiore importo. I predetti capitali minimi debbono risultare comunque interamente versati.

Art. 6. G a r a n z i e

1. Le societa' richiedenti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonche' al numero dei visti di conformita' rilasciati e, comunque, non inferiore a due miliardi di lire, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata.
2. Le imprese di assicurazione danno immediata comunicazione al Dipartimento delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa.

Art. 7. Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento
dell'attivita' di assistenza fiscale

1. Lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale e' subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del Dipartimento delle entrate. Per il rilascio della autorizzazione, e' presentata al Dipartimento delle entrate apposita domanda nella quale sono indicati:
a) il codice fiscale e la partita IVA della societa' richiedente;
b) i dati anagrafici dei componenti del consiglio di amministrazione della societa' richiedente, nonche' dei componenti del collegio sindacale, ove lo stesso sia previsto dalle norme del codice civile in relazione al tipo di societa' richiedente;
c) i dati anagrafici ed i requisiti professionali dei responsabili
dell'assistenza fiscale;
d) le sedi presso le quali e' prestata l'assistenza fiscale;
e) la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale delle societa' di servizi delle quali la societa'  richiedente intende avvalersi per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale, nonche' l'indicazione delle specifiche attivita'
da affidare alle stesse.
2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati: 
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 6;
c) dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico dei responsabili dell'assistenza fiscale;
d) relazione tecnica sulla capacita' operativa del CAF, anche in ordine all'affidamento a terzi delle attivita' di assistenza fiscale.
3. Il Dipartimento delle entrate procede alla verifica della sussistenza dei requisisti ed alla regolarita' della domanda di cui al comma 1, invitando la societa' richiedente, ove necessario, ad integrare la domanda stessa e la documentazione di cui al comma 2 con tutti i dati, gli atti e i documenti ritenuti necessari.
4. L'autorizzazione a svolgere l'attivita' di assistenza fiscale e' concessa con decreto direttoriale del Dipartimento delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 8. Requisiti soggettivi

1. I componenti del consiglio di amministrazione, e, ove previsto, del collegio dei sindaci della societa' richiedente, nonche' della societa' di servizi di cui intende avvalersi la medesima societa'
richiedente, devono:
a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;
b) non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entita', alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
d) non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Art. 9. Albi dei Centri autorizzati all'esercizio dell'attivita'
di assistenza fiscale


1. Le societa' richiedenti per le quali sia intervenuto il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
assistenza fiscale di cui all'articolo 7, sono iscritte:
a) nell'"Albo dei Centri di assistenza fiscale per le imprese" se costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a) , 
b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490;
b) nell'"Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti" se costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d) , e) ed f), del predetto decreto n. 241 del 1997.
2. Gli Albi di cui al comma 1, sono tenuti presso il Dipartimento delle entrate. Il Dipartimento delle entrate comunica alle societa' richiedenti l'avvenuta iscrizione delle stesse negli Albi di cui al comma 1. Ai fini della tenuta degli Albi di cui al comma 1, i CAF comunicano al Dipartimento delle entrate, entro trenta giorni dalla
data in cui si verificano, eventuali variazioni o integrazioni dei dati, degli elementi, degli atti e della documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, nonche' il trasferimento di quote o azioni.
3. Le societa' richiedenti possono utilizzare le parole: "CAF" e "Centri di assistenza fiscale" soltanto dopo il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 7 e l'avvenuta iscrizione negli albi di cui al comma 1.
4. Il trasferimento delle quote o delle azioni dei CAF, puo' essere posto in essere solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAF. Per i CAF costituiti dalle organizzazioni di cui alle lettere c) e d), dell'articolo 32, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
490, il trasferimento di quote o azioni e' subordinato al preventivo assenso delle organizzazioni nazionali deleganti.
5. E' consentita la fusione solo tra CAF e tra questi e le societa' di servizi di cui all'articolo 11, comma 1, a condizione che il capitale di queste ultime sia posseduto esclusivamente da soggetti abilitati alla costituzione dei CAF.

Art. 10. V i g i l a n z a

1. I competenti uffici del Dipartimento delle entrate effettuano accessi, ispezioni e verifiche presso la sede e gli uffici periferici dei CAF, nonche' delle societa' di servizi di cui gli stessi si avvalgono, per controllare la sussistenza dei requisiti occorrenti per un corretto svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale. 
2. Se a seguito dell'attivita' di cui al comma 1, il competente ufficio del Dipartimento delle entrate riscontra violazioni alle disposizioni degli articoli da 5 a 8, redige processo verbale di constatazione da notificare al legale rappresentante del CAF. Nel processo verbale sono indicate le irregolarita' riscontrate e viene
assegnato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il CAF deve eliminare le suddette irregolarita' dandone comunicazione all'ufficio stesso, ovvero produrre le proprie osservazioni.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il competente ufficio del Dipartimento delle entrate, ove non ritenga soddisfacenti le osservazioni eventualmente prodotte dal CAF, ovvero non abbia ricevuto la documentazione da cui risulta che il CAF si e' adeguato a quanto prescritto, ordina al CAF stesso di eliminare le irregolarita'  riscontrate nel processo verbale di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni; nel caso di irregolarita' che presentano aspetti di particolare gravita' puo' essere disposta la sospensione cautelare dell'attivita' di assistenza. Decorso inutilmente tale termine il CAF e' considerato decaduto dall'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di assistenza fiscale ed e' cancellato dagli Albi di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 11. Attivita' dei Centri

1. Per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale, il CAF puo' avvalersi di una societa' di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF, ovvero sia
posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni.
2. Le attivita' di cui al comma 1, sono effettuate comunque sotto il diretto controllo del CAF che ne assume la responsabilita'.
3. I CAF-imprese prestano l'attivita' di assistenza fiscale a favore delle imprese associate alle organizzazioni che hanno costituito i CAF stessi, nonche' a favore dei soci di societa' di persone, dei partecipanti all'impresa familiare e del coniuge partecipante all'azienda coniugale.

Art. 12. Responsabile dell'assistenza fiscale

1. Il responsabile dell'assistenza fiscale rilascia il visto di conformita' di cui all'articolo 2, se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dal CAF.
2. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal CAF anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una societa' di servizi di cui all'articolo 11, comma 1, a condizione che tali attivita' siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilita' del CAF.
3. Il responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF non puo'  rilasciare la certificazione tributaria ne' nei confronti degliutenti dei CAF, ne' dei propri clienti.

Capo III
Adempimento dell'obbligo di dichiarazione dei redditi da
parte dei possessori di redditi di lavoro dipendente e
assimilati.

Art. 13.Modalita' e termini di presentazione
della dichiarazione dei redditi

1. I possessori dei redditi indicati al comma 1, dell'articolo 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF:
a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;
b) entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF- dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.
2. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto, se il contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio, ovvero, ad un CAF-dipendenti se il contratto dura almeno dal
mese di giugno al mese di luglio, e purche' siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovra' effettuare il conguaglio.
3. I possessori dei redditi indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione con le modalita' di cui alla lettera b), del comma 1, del presente articolo a condizione che:
a) il rapporto di collaborazione duri almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione;
b) siano conosciuti i dati del sostituto di imposta che dovra' effettuare il conguaglio. 
4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati, non in possesso di redditi di lavoro autonomo o d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita' di cui ai commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione in forma congiunta, purche' uno dei coniugi sia in possesso di redditi indicati nei commi 1 e 3.
5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi ai sensi del presente articolo:
a) i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e la dichiarazione di sostituto d'imposta;
b) i titolari di particolari tipologie di redditi annualmente individuati con il decreto direttoriale di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi.
6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti di liquidazione devono essere redatti su stampati conformi a quelli approvati con decreto del Dipartimento delle entrate.

Art. 14. Dichiarazione integrativa

1. I contribuenti possono presentare dichiarazioni integrative rivolgendosi, entro il 31 ottobre dell'anno di presentazione della dichiarazione, ad un CAF- dipendenti, anche in caso di assistenza prestata in precedenza dal sostituto, qualora dall'elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori, la cui correzione
determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito.

Art. 15. Ricevuta delle dichiarazioni

1. Il sostituto e il CAF-dipendenti rilasciano al contribuente ricevuta per le dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 13 e 14. Tale ricevuta costituisce prova dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni stesse da parte del contribuente.

Art. 16. Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti

1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dall'articolo 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, provvedono a:
a) comunicare ai sostituti d'imposta, entro il 20 giugno di ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni;
b) consegnare al contribuente, entro il 20 giugno di ciascun anno, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria, entro il 30 settembre di ciascun anno, le dichiarazioni predisposte e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione, le dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.
2. Per le dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate entro il 15 novembre di ciascun anno.
3. Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile dell'assistenza fiscale, oltre agli elementi di calcolo ed al risultato del conguaglio fiscale, sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente a seguito dei controlli effettuati,  tenuto conto delle risultanze della documentazione esibita e delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le
detrazioni d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto. 
4. Le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione possono essere effettuate dai CAF-dipendenti tramite i propri soci od associati.

Art. 17. Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta

1. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
b) consegnare al sostituito, entro il 15 giugno di ciascun anno, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere all'Amministrazione finanziaria, entro il 30 settembre di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate ed i relativi prospetti di liquidazione con le modalita' stabilite dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.
2. Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti puo' prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, che opera con le modalita' stabilite all'articolo 16.

Art. 18. Compensi

1. Ai CAF-dipendenti ed ai sostituti il compenso di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, viene corrisposto in misura doppia per l'elaborazione e la predisposizione delle dichiarazioni in forma congiunta.
2. Non e' dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14.

Art. 19. Operazioni di conguaglio

1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla retribuzione corrisposta nel mese di luglio e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative allo stesso mese. Se nell'esecuzione delle operazioni di conguaglio il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione o la rata di pensione corrisposta nel mese di luglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.
2. Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti
insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta.
3. Le somme risultanti a credito dalle dichiarazioni di cui all'articolo 14, sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di dicembre, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto nello stesso mese.
4. Gli enti che erogano pensioni con rate bimestrali anticipate effettuano sulla prima rata erogata a partire dal mese di agosto o di settembre le operazioni di cui al comma 1, e versano le imposte nei termini previsti per il versamento delle ritenute.
5. L'importo della seconda o unica rata di acconto e' trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente, la parte residua maggiorata dagli interessi previsti per il differimento dei pagamenti delle imposte sui redditi, e' trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di
dicembre. In caso di ulteriore incapienza, il sostituto comunica al contribuente l'ammontare del debito residuo che lo stesso deve versare.
6. I contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, determinano, sotto la propria responsabilita', l'importo delle somme che ritengono dovute e ne danno comunicazione in sede di dichiarazione ovvero, per la seconda o unica rata di acconto, con apposita comunicazione da presentare al sostituto d'imposta entro il mese di settembre.

Art. 20. Casi particolari

1. Qualora prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni indicate nell'articolo 19, comma 1, sia intervenuta la cessazione del rapporto, l'aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta non effettua le operazioni a debito e comunica agli interessati di provvedere direttamente al
versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione presentata.
2. Nei confronti dei contribuenti deceduti prima dell'effettuazione delle operazioni indicate nell'articolo 19, comma 1, il sostituto di imposta si astiene dall'effettuazione delle suddette operazioni e comunica agli eredi che le somme, risultanti dalla dichiarazione, devono essere versate dagli stessi nei termini previsti dall'articolo
65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Capo IV
Professionisti e certificatori

Art. 21. Adempimenti e requisiti


1. Per l'esercizio della facolta' di rilasciare il visto di conformita' o l'asseverazione, i professionisti comunicano preventivamente al Dipartimento delle entrate:
a) i dati anagrafici, i requisiti professionali, il numero di codice fiscale e la partita IVA;
b) il domicilio e gli altri luoghi ove esercitano la propria attivita' professionale;
c) la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle societa' di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attivita' da affidare alle stesse.
2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati: 
a) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 22;
b) dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza;
c) dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1.
3. Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui ai commi 1 e 2, sono comunicati al Dipartimento delle entrate entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.

Art. 22. G a r a n z i e

1. I professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonche' al numero dei visti di conformita', delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a due miliardi di lire, al fine
di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attivita' prestata. 
2. Le imprese di assicurazione danno immediata comunicazione al Dipartimento delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa.

Art. 23. Attivita' dei professionisti

1. I professionisti rilasciano il visto di conformita' se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili.
2. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una societa' di servizi di cui uno o piu' professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attivita' siano
effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilita' dello stesso professionista.

Art. 24. Attivita' dei certificatori

1. I certificatori rilasciano la certificazione tributaria se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili.
2. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dai certificatori anche quando sono predisposte e tenute dallo stesso contribuente o da una societa' di servizi di cui uno o piu' certificatori posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, ovvero da un CAF-imprese, a condizione che tali attivita' siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilita' dello stesso certificatore.

Art. 25. V i g i l a n z a

1. I competenti uffici del Dipartimento delle entrate possono chiedere ai professionisti tutti gli atti e i documenti necessari per verificare il corretto svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale. I professionisti, in luogo della consegna della documentazione, possono chiedere che l'esame della stessa sia effettuato presso di loro ovvero, presso le sedi delle societa' di servizi di cui gli stessi professionisti eventualmente si avvalgono.
2. Se a seguito dell'attivita' di cui al comma 1, il competente ufficio del Dipartimento delle entrate riscontra violazioni alle disposizioni degli articoli da 21 a 23, redige processo verbale di constatazione da notificare al professionista. Nel processo verbale sono indicate le irregolarita' riscontrate e viene assegnato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il  professionista deve eliminare le suddette irregolarita', dandone comunicazione all'ufficio stesso, ovvero produrre le proprie osservazioni.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il competente ufficio del Dipartimento delle entrate, ove non ritenga soddisfacenti le osservazioni eventualmente prodotte dal professionista, ovvero non abbia ricevuto la documentazione da cui risulta che il professionista si e' adeguato a quanto prescritto, ordina al professionista stesso di eliminare le irregolarita' riscontrate nel processo verbale di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni; nel caso di irregolarita' che presentino aspetti di particolare gravita' puo' essere disposta la sospensione cautelare dell'attivita' di assistenza. Decorso inutilmente tale termine, l'ufficio invia la documentazione relativa alle suddette irregolarita' all'ufficio competente ai fini della revoca dell'abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, nonche' agli Ordini professionali per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

Capo V
Disposizioni finali e transitorie

Art. 26. Modalita' di esecuzione dei controlli



1. Per il controllo formale delle dichiarazioni, di cui all'articolo 36 -ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono definiti appositi criteri selettivi finalizzati a verificare la correttezza del visto di conformita' rilasciato.
2. In sede di programmazione dell'attivita' di controllo e di verifica, sono definiti appositi criteri selettivi finalizzati a riscontrare la correttezza della certificazione rilasciata.
3. In caso di controllo o di richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, sara' contestualmente informato anche il  responsabile dell'assistenza fiscale o il professionista che ha rilasciato il visto di conformita', ovvero il certificatore.

Art. 27. Disposizioni transitorie

1. I CAF gia' autorizzati sulla base della normativa, anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, inviando al Dipartimento delle entrate i dati, le
notizie, gli atti e i documenti idonei a costituire prova dell'intervenuto adeguamento. I CAF danno in ogni caso al Dipartimento delle entrate adeguata comunicazione, entro il predetto termine, nel caso in cui sono gia' in possesso dei requisiti di cui agli articoli citati.
2. I CAF di cui al comma 1, che non inviano le comunicazioni ivi previste sono considerati decaduti dall'autorizzazione allosvolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale e sono cancellati dagli Albi di cui all'articolo 9, comma 1. In caso di presentazione di comunicazioni ritenute incomplete, il Dipartimento delle entrate invita i CAF ad integrarle entro un termine non superiore a sessanta giorni, qualora i CAF non provvedano a tale integrazione gli stessi sono considerati decaduti dall'autorizzazione allo svolgimento delle
attivita' di assistenza fiscale e sono cancellati dagli albi di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 28. Disposizioni finali

1. Con propri provvedimenti organizzativi il Dipartimento delle entrate individua gli uffici competenti per le attivita' e gli adempimenti di cui ai capi II e IV.

Art. 29. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 maggio 1999

Il Ministro: Visco
Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1999
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 312