LE ABILITAZIONI TELEMATICHE
Gli intermediari fiscali devono presentare le
richieste di accreditamento per effettuare l'invio telematico
La richiesta di accreditamento
deve essere presentata presso gli uffici finanziari competenti dagli
intermediari fiscali abilitati fin dal 1° gennaio 1999.
Il decreto del ministero delle finanze del 31/07/98, infatti,
prevede che i soggetti interessati ad acquisire la qualifica di intermediari abilitati
alla trasmissione telematica.
I Caaf imprese, le associazioni sindacali di rilevanza nazionale di
categoria, gli iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali,
dei dottori commercialisti, dei consulenti del
lavoro, i Caaf dipendenti e pensionati e le banche convenzionate e le
Poste italiane e le società di capitali con capitale sociale superiore a 5
miliardi, gli enti pubblici e privati con patrimonio superiore a 5 miliardi,
presentano a seconda delle
categorie di appartenenza, apposito modello alla direzione regionale delle entrate o
direzione delle entrate competenti in base al domicilio fiscale del richiedente.
La
domanda di attivazione del servizio telematico deve essere presentata nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno o al momento
in cui si inizia lattività ed è valida per gli anni successivi si
intenderà rinnovato automaticamente salvo la presenza sopravvenuta di cause ostative.
Tutti gli intermediari fiscali coinvolti nella trasmissione telematica dei dati dovranno
garantire il pieno rispetto delle disposizioni sulla privacy.
Lamministrazione finanziaria ha il compito di verificare
lidentità del richiedente e la conformità della domanda e della documentazione
allegata rilasciando labilitazione allaccesso al servizio telematico.
Il
sistema è gratuito e funzionerà, salvo cause di forza maggiore, per 24 ore nei giorni
lavorativi.
Labilitazione potrà essere revocata quando il soggetto al quale è
stata rilasciata commette gravi e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti delle
disposizioni sulla trasmissione.
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